…in merito a quanto sta accadendo nella nostra città con lo smaltimento dei rifiuti.  La commissione "ha inoltre ravvisato l’opportunità di sottoporre le questioni da noi sollevate al Parlamento europeo competente in materia, ed ha pertanto deciso di trasmettere la petizione alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare" (…)

 

admin | LE LEGGI E L'ECOLOGIA | 1 Commento

Piu’ che un’idea ci sembra una cosa inevitabile, dal momento che si deve necessariamente differenziare e recuperare il più possibile-che piaccia o no ci viene imposto-abbiamo seri dubbi che vi saranno ancora rifiuti "sufficienti" per alimentare un inceneritore. La pirolisi ci sembra una valida alternativa all’inceneritore,  pensare ad un impianto che smaltisca una quantità non superiore alle 30 tonnellate all’anno è in linea con gli obiettivi della differenziata, e soprattutto della "sperimentazione" * ! Ma ci chiediamo ancora: 1) a cosa serve il secondo inceneritore? 2)  cosa farà l’ATO RIFIUTI, insieme con la  Provincia, per smaltire I RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E TOSSICI che in questo momento ci pare siano l’emergenza di questa città? Ben venga la PIROLISI per la quota di rsu che non puo’ essere recuperata, ma non puo’ smaltire i rifiuti tossici. Continueremo a fingere di mandarli in Germania? E se poi ci accorgessimo che non tutti i produttori sono "contenti" di mandarli in Germania? Forse, se provaste a dialogare con loro, vi accorgereste che alcuni tra i più grandi produttori di tali rifiuti gradirebbero poterne smaltire almeno una quota in casa, anche perchè gli oneri saranno particolarmente gravosi per "gli errori di percorso" e per gli "incidenti di percorso". * QUINDI L’IDEA DELLA "SPERIMENTAZIONE" piace all’ATO RIFIUTI, quando si tratta di PIROLISI! Ci chiediamo come mai…

admin | ECOLOGIA, Inceneritori-Termovalorizzatori e Sistemi Alternativi, Senza categoria | 0 Commenti

Siamo certi che questa news sarà di notevole interesse per chi si appresta a realizzare “qualche importante opera pubblica”. A buon intenditore, una buona “pillola normativa” …

admin | LE LEGGI E L'ECOLOGIA, Senza categoria | 0 Commenti

Scatta una foto (anche con il cellulare) Allega l’indirizzo più preciso possibile soprattutto per il comune di competenza!! Spedisci tutto a blog@eco-vero.com

Oppure invia un mms + indirizzo esatto al n° 345 25 83 402

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admin | Discariche abusive "selvagge", Educazione ambientale | 0 Commenti

Set 09 2008

RIFIUTI SPECIALI

ART. 184
(classificazione)

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche’ gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i);

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l’elenco dei rifiuti, conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell’Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

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